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Condizioni generali di contratto:
I viaggi presentati in questo portale sono prodotti da
Agenzie di Viaggio e Tour Operator titolari delle
rispettive licenze e sono coperti per la responsabilità
civile nei confronti dei clienti, ai sensi delle leggi
vigenti.
1. Nozione di “pacchetto turistico”
Ai sensi dell’art. 2 n.1 D.L. n.111 del 17 marzo 1995 di
attuazione della Direttiva CEE 90/314. I “pacchetti
turistici” hanno ad oggetto i viaggi, i soggiorni, le
vacanze ed i circuiti “tutto compreso” risultanti dalla
prefissata combinazione di almeno due degli elementi di
seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un
prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore
ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all’alloggio
(omissis) che costituiscano parte significativa del
“pacchetto turistico”.
2. Contratto di viaggio
I contratti di viaggio di cui al presente programma si
intendono regolati dalle previsioni che seguono e dal
D.L. n.111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva CEE
314/90, dalle convenzioni internazionali in materia ed
in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 23
aprile 1970 resa esecutiva con L. n.1084 del 29 dicembre
1977, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929
sul trasporto aereo internazionale resa esecutiva con L.
n.41 del 19 maggio 1932, dalla Convenzione di Berna del
25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario resa
esecutiva con L. n.806 del 2 marzo 1963, in quanto
applicabili ai servizi oggetto del “pacchetto
turistico”, nonché dalle previsioni in materia di Codice
Civile e dalle altre norme di diritto interno in quanto
non derogate dalle previsioni del presente contratto.
3. Prenotazioni
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo, compilata in ogni sua parte e
sottoscritta dal Cliente. L’accettazione delle
prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti
e si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo al momento della conferma scritta da
parte dell’operatore. L’Agenzia di viaggio venditrice,
in possesso di regolare licenza, potrà rilasciare al
Cliente , ai sensi dell’art.6 del D.L. n.111/95 copia
del contratto solo se già in possesso della conferma di
cui al precedente paragrafo. Le indicazioni relative al
“pacchetto turistico” non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione, saranno fornite dall’operatore in tempo
utile prima del viaggio.
4. Pagamenti
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un
acconto pari al 25% della quota di partecipazione e la
quota di iscrizione al viaggio. Il
saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della
partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni
precedenti la data della partenza dovrà essere versato
l’intero ammontare al momento dell’iscrizione. La
mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alla
date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
del contratto, tale da determinarne la risoluzione,
fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti
dall’operatore.
5. Validità delle quote e modifiche del “pacchetto
turistico”
I prezzi indicati nel contratto possono essere
modificati fino ai 20 giorni precedenti la data fissata
per la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:
- costi di trasporto,incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei
cambi indicati nella scheda tecnica ed al costo dei
servizi in vigore alla data della pubblicazione del
programma come ivi riportata. Se prima della partenza
l’organizzatore è costretto a modificare in maniera
significativa un elemento essenziale del contratto,
incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al consumatore. A tali fini si considera
significativa una modifica del prezzo superiore al 10%
del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del “pacchetto turistico” complessivamente considerato.
Il consumatore che riceva una comunicazione modificativa
di un elemento essenziale o della modifica del prezzo
superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal
contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di
accettare la modifica, che diverrà parte del contratto
con la esatta individuazione delle variazioni e della
incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà
dare comunicazione della propria decisione
all’organizzatore o al venditore entro due giorni
lavorativi da quando è venuto a conoscenza della
modifica che altrimenti si intende accettata.
L’organizzatore, qualora dopo la partenza non possa
fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in
contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del consumatore, e,
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a
tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per
serie, giustificate e comprovate ragioni,
l’organizzatore fornirà senza Supplemento di prezzo, un
mezzo di trasporto equivalente a quello originario
previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al
diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale
soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le
modifiche da parte del consumatore a prenotazioni già
accettate, obbligano l’organizzatore soltanto se e nei
limiti in cui possano essere soddisfatte. In ogni caso
la richiesta di modifiche comporta l’addebito al
consumatore delle maggiori spese sostenute.
6. Recesso del consumatore
Il consumatore può recedere dal contratto, senza
corrispondere alcunché soltanto allorché gli venga
comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai
sensi del precedente art 5, 3° comma nel qual caso, ove
eserciti il recesso, ha diritto in via alternativa, ad
usufruire di un altro “pacchetto turistico”, ovvero ad
essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta
al momento del recesso. Il “pacchetto turistico” di cui
il consumatore decida di usufruire, dovrà essere di un
importo non inferiore a quello originariamente previsto.
Se l’organizzatore o il venditore non sono in grado di
proporre un pacchetto di importo equivalente o
superiore, il consumatore ha diritto ad essere
rimborsato della differenza. Il consumatore che receda
dal contratto,per casi diversi da quelli previsti nei
precedenti commi del presente articolo, avrà diritto al
rimborso della somma versata al netto della quota di
iscrizione e delle penalità qui di seguito indicate,
oltre agli oneri e spese da sostenersi per
l’annullamento dei servizi:
1) 10% della quota di partecipazione fino a 30 gg. prima
della data di partenza del viaggio;
2) 25% della quota di partecipazione dal 29° al 15°
giorno prima della partenza;
3) 50% della quota di partecipazione dal 14° al 4°
giorno prima della partenza;
4) 75% della quota di partecipazione dal 3° giorno fino
a 24 ore prima della data di partenza del viaggio;
Nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutte le combinazioni, nessun rimborso sarà
accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso.
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei
previsti documenti personali per l’espatrio. Nel caso di
gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Tali penalità vengono necessariamente applicate da parte
dell’operatore in quanto quest’ultimo
ha assunto nei confronti dei vari fornitori di servizi
delle obbligazioni che comportano notevoli perdite
economiche in caso di annullamento anche parziale del
numero dei partecipanti.
7. Sostituzioni
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
1) l’organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4
giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa
le generalità del cessionario;
2 ) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai
visti. ai certificati sanitari, alla sistemazione
alberghiera,
ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere
impossibile la fruizione del pacchetto da parte di
persona diversa dal cliente rinunciatario;
3) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore
tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione
nella misura che gli verrà quantificata all’atto della
comunicazione della cessione. Il cliente rinunciatario
dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di
iscrizione, se prevista. Sarà inoltre solidamente
responsabile con il cessionario per il pagamento del
saldo del prezzo, nonché degli importi di cui al punto
3) del presente articolo.
8. Mancata esecuzione del viaggio
Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal
precedente art.6 commi 1° e 2°, anche nel caso in cui
prima della partenza, l’organizzatore, per qualsiasi
ragione, tranne un fatto proprio del consumatore,
comunichi la impossibilità di effettuare le prestazioni
oggetto del pacchetto. L’organizzatore può annullare il
contratto quando non sia stato raggiunto il numero
minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia
portato a loro conoscenza con almeno 14 gg. di anticipo
rispetto alla data di inizio dei servizi turistici. In
tal caso, cosí come nell’ipotesi del recesso di cui al
precedente art.6 comma 1° e 2°, l’organizzatore sarà
tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7
gg. lavorativi dal momento del recesso o della
cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.
9. Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto
individuale o di un altro documento valido per tutti i
paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di
soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che
fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno
attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornitegli
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle
disposizioni amministrative o legislative relative al
“pacchetto turistico”.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i
danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il
consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i
documenti, le informazioni e gli elementi in suo
possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il
consumatore comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, quei
particolari desiderati che potranno eventualmente
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
10. Responsabilità dell’organizzatore
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al
consumatore a motivo dell’inadempimento totale o
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia
che le stesse vengano effettuate da lui personalmente
che da terzi fornitori di servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi
comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi
turistici) o da terzo estraneo alla fornitura delle
prestazioni previste dal contratto, da caso fortuito, da
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
11. Limiti del risarcimento
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in
ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie
previste dalle convenzioni internazionali in riferimento
alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato
la responsabilità, sia a titolo contrattuale che
extracontrattuale e precisamente la Convenzione di
Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel
testo modificato all’Aja nel 1955, la Convenzione di
Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di
Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori,
nel testo di cui agli artt.1783 e seguenti c.c.; la
Convenzione di Bruxelles del 1970 (CVV) sulla
responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il
limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla
persona non può superare l’importo di 5.000 Franchi oro
germinal per qualsiasi altro danno previsto dall’art. 3
N.2 CVV. Qualora il testo originario delle predette
convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove
convenzioni internazionali concernenti le prestazioni
oggetto del “pacchetto turistico” entrassero in vigore,
si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle
fonti di diritto uniforme vigenti al momento del
verificarsi dell’evento dannoso.
12. Obbligo di assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di
assistenza al consumatore imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto.
L’organizzatore non è responsabile nei confronti del
consumatore per l’inadempimento da parte del venditore
degli obblighi a carico di quest’ultimo.
13. Reclami
Il consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per
iscritto, sotto forma di reclamo, all’organizzatore le
difformità ed i vizi del “pacchetto turistico” nonché le
inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione,
all’atto stesso del loro verificarsi o, se non
immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data
del previsto rientro presso la località di partenza.
Qualora i reclami siano presentati nel luogo di
esecuzione delle prestazioni turistiche.,
l’organizzatore deve prestare al consumatore
l’assistenza richiesta dal precedente art.13 al fine di
ricercare una pronta ed equa soluzione.
Analogamente dovrà provvedere, l’organizzatore, anche
nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi
garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle
richieste del consumatore.
14. Assicurazione contro le spese di annullamento e
di rimpatrio
Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della
partenza è possibile ed anzi consigliabile, stipulare
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore,
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del “pacchetto”, infortuni e bagagli,
nonché stipulare un contratto di assistenza che copra le
spese di rimpatrio, in caso di incidente e malattie.
15. Fondo di garanzia
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato
istituito un “Fondo Nazionale di Garanzia” cui il
consumatore può rivolgersi ai sensi dell’art.21 D.L.
n.111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del
venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle
seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
Extracomunitari in occasione di emergenze
imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell’art.21 n.5 D.L. n°111/95.
ADDENDUM
Condizioni generali di vendita di singoli servizi
turistici
A) Disposizioni normative I contratti aventi
oggettol’offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno,ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
“pacchetto turistico” sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV art.1 n.3 e n.6, art. da n°17 a
n°23, artt. da n°24 a n°31, per quanto concerne le
previsioni diverse da quelle relative al contratto di
organizzazione.
B) Condizioni di contratto A tali contratti sono altresì
applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di “pacchetti
turistici” sopra riportate: art.3 1° comma; art.4;
art.7;
art.9 1° comma; art.10; art.13 1° comma; art.14.
L’applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi contratti
come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o
“pacchetto turistico”. La terminologia delle citate
clausole relativa al contratto di “pacchetto turistico”
(organizzatore, viaggio, etc.) va pertanto intesa con
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore,
soggiorno, etc.).
C) Recesso del consumatore Il consumatore che receda dal
contratto per qualsiasi motivo, purché non imputabile al
venditore, avrà diritto al rimborso della somma versata
al netto della quota di iscrizione e delle penalità
secondo le percentuali indicate nell’ambito dell’art.6
delle “Condizioni Generali di Contratto”.
Rispetto della Privacy
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comunicati dalla Clientela, verranno trattati nel pieno
rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e, ancor più, ad uso
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